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Le ultime notizie e aggiornamenti relative al Decreto Legislativo 231/01

E’ stato presentato, dai senatori Valente, Cucca, D’Alfonso, D’Arienzo, Fedeli, Giacobbe, Malpezzi e Rampi, un Disegno di legge il cui fine è quello di introdurre l’obbligatorietà del Modello organizzativo ex D.Lgs.231/01 e, di conseguenza, dell’Organismo di Vigilanza, per una serie di Società, con specifiche caratteristiche.
Il Disegno in questione, dopo un breve excursus in cui viene sommariamente spiegato in cosa consiste il Mog e quali sono i vantaggi nell’adottarlo, chiarito che, ad oggi, non risulta ancora obbligatorio, ricorda le aperture e gli interventi legislativi a livello regionale, i regolamenti dei mercati, gli interventi giurisprudenziali che vanno nel senso di raggiungere quell’obbligatorietà, a parere dello scrivente auspicabile.
Si rammenta, in tal senso, che la Regione Lombardia, con Delibera della Giunta del 30 maggio 2012, ha stabilito l’obbligatorietà dell’adozione del Modello 231 per le unità d’offerta socio-sanitaria al fine di ottenere, o mantenere, l’accreditamento regionale.
Vi sono provvedimenti di simile tenore della Regione Calabria e della Regione Abruzzo.
Per non dire del Regolamento dell’Autorità garante della concorrenza del 2012 o del Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana S.p.A. che ha reso obbligatoria l’adozione del Modello 231 per le Società che richiedano di essere ammesse al segmento STAR della Borsa di Milano.
Come detto, anche i Tribunali più all’avanguardia, spesso in via indiretta, stanno conferendo un senso più pregnante al Modello.
Il Tribunale di Milano, con la Sentenza n.1774/2018, ha riconosciuto uno specifico dovere in capo all’amministratore della società parte in causa ad attivarsi in relazione a quanto disposto dal D.Lgs.231/01.
Ciò premesso, nel Disegno è stata indicata la possibilità di aggiungere al D.Lgs.231, in particolare, che le Società a responsabilità limitata, le S.p.A., le Società in Accomandita per Azioni, le Società Cooperative e quelle consortili
che, anche solo in uno degli ultimi tre esercizi, abbiano riportato un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000,00 euro o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 8.800.000,00 euro, nonché le società che controllino, ai sensi dell’articolo 2359 c.c. una o più S.r.l., S.p.A, S.A.p.A., Soc.Coop e Società consortili che superino gli indicati limiti, approvino, con delibera del C.d.a., dell’Organo Amministrativo o dell’Assemblea dei Soci, il MOG 231 e nominino l’Organismo di Vigilanza.
In caso di mancata ottemperanza del deposito, presso la CCIAA di appartenenza della delibera di approvazione del Modello 231 o della nomina dell’ODV, è ipotizzata una sanzione amministrativa di euro 200.000,00 per ogni anno solare in cui permanga l’inosservanza dell’obbligo o, nei casi di deposito tardivo della delibera, una sanzione amministrativa di 50.000,00 euro.
Allo stato, i rami del Parlamento non sembra affronteranno, nel brevissimo, il tema.
Ma, riteniamo che non si dovrà attendere tantissimo perché ciò avvenga.
La realtà in cui operiamo, anche le istanze a livello internazionale, portano, necessariamente, verso l’obbligatorietà di un sistema organizzativo che è prima di tutto ragione di crescita per la società oltre che garanzia di serietà e di gestione pulita.